Aggiornamento Legge per attività scialpinismo e racchette neve

Data 14/01/2010 | Categoria: SciAlpinismo

Non so se siete al corrente, io l'ho saputo oggi gurdando il sito della mia sezione del C.A.I. e copio ciò che è stato comunicato sul sito.

Legge regionale n. 30 del 4 dicembre 2009
Mercoledì 16 Dicembre 2009 12:48
Finalmente dopo molti sforzi da parte nostri, siamo riusciti a far congelare l'articolo, almeno per un anno, quindi per questa stagione invernale che è alle porte non risaranno sanzioni.
Suggerisco vivamente di far tesoro (e copia) di questa comunicazione per evitare sgradevoli ammende da parte di soggetti non informati della nuova legge.
Fate girare la notizia ai soci

Il 6 agosto è uscita un'altra legge regionale 22/2009 di modifica della 02/09 (la terza in 7 mesi) che ricomprende tra i soggetti obbligati all'uso di arva pala e sonda.
art. 44 "Il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2009, n. 7, è sostituito dal seguente": " 2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori dell'area sciabile e dei percorsi individuati e segnalati dai Comuni, sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso."


Per quanto riguarda la sanzione per la violazione al disposto dell'art 30 comma 2 (obbligo di sistemi elettronici sonda e pala da neve) è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art 35 lett. u da 40 a 250 E ( quindi secondo le normative vigenti si applicherebbe il doppio del minimo o il terzo del massimo quindi la sanzione sarebbe di fatto 80 E)

poi finalmente è uscita l’ultima legge!!!!Legge regionale n. 30 del 4 dicembre 2009Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria.

(B.U. 07 Dicembre 2009, n. 48) Art. 29(Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2) 3.Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 sono inseriti i seguenti:" 2 bis. In deroga al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d) ed f), si applicano a decorrere dal 31 maggio 2010.
2 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2 e di cui all'articolo 35, comma 2, lettera i) si applicano a decorrere dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 30, comma 2 bis e comunque dopo il 31 dicembre 2010.

Questo e quanto anche se ritengo utile l'arva "sempre", e l'attrezzatura intesa sonda e pala, quando si è in un nutrito gruppo dove si può effettivamente iniziare a fare soccorso, sempre che si abbia le capacità, ritengo molto utile perdere un po' di tempo nell'imparare ad usare l'arva! Questo è il mio modesto parere!





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