Legge Regionale sullo sci...per quest'anno siamo salvi!
Data 15/12/2009 | Categoria: Varie
| Il 6 agosto è uscita un'altra legge regionale 22/2009 di modifica della
02/09 (la terza in 7 mesi) che ricomprende tra i soggetti obbligati all'uso di arva pala e sonda.
art. 44 "Il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2009, n. 7, è sostituito dal seguente":
" 2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori dell'area sciabile e dei percorsi individuati e segnalati dai Comuni, sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso."
Per quanto riguarda la sanzione per la violazione al disposto dell'art 30 comma 2 (obbligo di sistemi elettronici sonda e pala da neve) è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art 35 lett. u da 40 a 250 E ( quindi secondo le normative vigenti si applicherebbe il doppio del minimo o il terzo del massimo quindi la sanzione sarebbe di fatto 80 E)
Poi finalmente è uscita l’ultima legge!!!!
Legge regionale n. 30 del 4 dicembre 2009
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria. (B.U. 07 Dicembre 2009, n. 48)
Art. 29 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)
3.Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 sono inseriti i seguenti:
" 2 bis. In deroga al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d) ed f), si applicano a decorrere dal 31 maggio 2010. 2 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2 e di cui all'articolo 35, comma 2, lettera i) si applicano a decorrere dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 30, comma 2 bis e comunque dopo il 31 dicembre 2010.
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